Grazie all’art. 151, secondo comma, c.c., in caso di separazione giudiziale è possibile richiedere che il Giudice riconosca e dichiari su quale dei due coniugi ricada la colpa della separazione.
In questi casi, avviene la c.d. separazione con addebito, ma vediamo più da vicino come funziona e cosa prevede.
Per iniziare, occorre precisare che per ottenere tale riconoscimento, è necessario che appunto uno dei due coniugi abbia avuto un comportamento scorretto che abbia portato alla fine del matrimonio.
Tale atteggiamento, deve essere un comportamento contrario ai doveri coniugali sanciti dall’art. 143, secondo comma, c.c. quali l’obbligo reciproco alla fedeltà, alla collaborazione e alla coabitazione.
Cosa prevede l’obbligo di fedeltà?
L’obbligo di fedeltà è uno dei capisaldi di qualsiasi tipo di relazione. Tuttavia, quando si tratta di matrimonio la cosa diventa ancora più seria in quanto è proprio la Legge che obbliga i coniugi a rispettarsi a vicenda ed essere fedeli uno all’altro.
Inoltre, attualmente l’obbligo di fedeltà ricomprende tutti i tipi di comportamento che possano in qualsiasi modo compromettere la fiducia dell’altro coniuge.
La giurisprudenza, su questo punto, negli ultimi anni, ha rivoluzionato un po’ il concetto di fedeltà, comprendendo tra gli atteggiamenti infedeli non solo il tradimento fisico vero e proprio ma anche il tentativo di ricercare relazioni o incontri occasioni, con altri partner.
Questo passaggio giurisprudenziale è molto importante per avviare una separazione con addebito.
Separazione con addebito, cosa serve?
Per avviare una separazione con addebito è necessario che la violazione avvenuta da parte del coniuge determini la rottura definitiva del rapporto coniugale.
Nel dettaglio, è richiesta la prova del fatto che prima di tale violazione, la coppia non stesse attraversando altre crisi.
D’altra parte, se il coniuge su cui ricade la colpa, volesse opporsi a tale accusa, è necessario dimostrare che la crisi è antecedente all’accaduto.
Risarcimento danni per mancata fedeltà del coniuge
Per ottenere il risarcimento per mancata fedeltà del coniuge, è necessario dimostrare che che la violazione dei doveri coniugali abbia leso l‘integrità psico-fisica della vittima.
Difatti, la Corte di Cassazione, Sez. VI civile, con ordinanza n. 26383/2020, ha ribadito
“che superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità.”
Infine, occorre precisare che l’azione di risarcimento danni può essere avviata a prescindere dalla pronuncia di separazione con addebito.
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