Gran parte delle regioni italiane sono state dichiarate zona rossa, o zona arancione a seconda del rischio di contagio da coronavirus.
La collocazione di una regione in zona rossa o zona arancione, obbliga i soggetti residenti in quella regione, a sottostare ad alcune indicazioni, o meglio alcuni obblighi. Tra questi troviamo la compilazione dell’autocertificazione per giustificare eventuale spostamenti in zona.
Autocertificazione: cos’è e a cosa serve?
Prima di proseguire con la nostra notizia, è bene fare un salto indietro e dare maggiori informazioni su quella che in realtà è l’autocertificazione. Per autocertificazione si intende un documento in cui il cittadino dichiara e motiva la necessità di spostarsi nonostante la regione sia in zona rossa.
Ricordiamo che durante lo status di zona rossa, i cittadini possono spostarsi solo per comprovate esigenze che possono essere:
- motivi di salute;
- motivi di lavoro;
- altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.
Inoltre, nel modello di autocertificazione, trovere da compilare i cosiddetti dati sensibili, quindi generalità, indirizzo di residenza e domicilio etc…
Se non siete ancora provvisti del vostro nuovo modulo autocertificazione, potrete scaricarlo direttamente dai nostri media, cliccando su questo link.
Nuova autocertificazione falsa: quando non è reato?
Dopo aver illustrato tutti i dettagli della nuova autocertificazione, entrata in vigore lo scorso 15 marzo e vigente perlomeno fino al prossimo 6 aprile, passiamo a quella che è la vera notizia.
Autocertificazione falsa, quando è reato? Prima di tutto occorre precisare che la compilazione di un’autocertificazione falsa non ha rilevanza penale. A stabilirlo è stato il Tribunale di Reggio Emilia, con sentenza, lo scorso 27 gennaio 2021.
In breve, la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia ha stabilito che compilare l’autocertificazione con false informazioni, non costituisce reato.
Nel dettaglio, la Sezione Gip-Gup del Tribunale di Reggio Emilia ha concluso in questo modo, con sentenza n.54 del 2021 (cliccare qui per leggere la sentenza), in merito ad un soggetto che lo scorso anno è stato sorpreso con un’autocertificazione che riportava nelle motivazioni dispostamento, delle “ragioni prive di fondamento”.
Il Gip-Gup del Tribunale di Reggio Emilia con questa sentenza sottolinea che un decreto legge non può disporre l’obbligo della permanenza domiciliare nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini.
Inoltre, la sentenza ricorda che, il Dpcm è un atto amministrativo, per cui non è necessario un rinvio della questione alla Consulta per dichiararne l’illegittimità. A tal fine basta richiamare l’intervento della magistratura.
In conclusione, per il Giudice di Reggio Emilia il Dpcm potrebbe essere un atto illegittimo, perché viola l’articolo 13 della Costituzione:
La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria.
Quindi, la redazione dell’autocertificazione, sempre secondo il Giudice di Reggio Emilia, sarebbe incompatibile o meglio, in contraddizione con il diritto vigente nel nostro Paese.
Se anche tu hai ricevuto un verbale per un’autocertificazione falsa, contattaci per ricevere una consulenza e scoprire come agire in merito.