di Anna Mappa
Con la Sentenza n. 15597 del 12.06.2019, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha dichiarato la chiusura anticipata delle esecuzioni immobiliari in assenza di un titolo di acquisto certo anteriore al ventennio che precede il pignoramento. Difatti, nel giudizio oggetto della presente pronuncia, nonostante le verifiche sul bene siano andate a ritroso fino al 1975, ultima data utile rintracciata in Conservatoria, senza aver trovato ulteriori passaggi, non è stato possibile risalire alla piena proprietà del bene. Per il Tribunale adito, in assenza di un titolo l’acquisto certo anteriore, la proprietà in capo ai debitori, costituiva solo una “mera illazione”. La stessa Corte, quindi, si è trovata nelle condizioni di dover precisare un principio già espresso dalla stessa, secondo il quale, a seguito della riforma dell’art. 567 c.p.c., da parte della legge 263/2005, scopo della norma è “garantire, con un grado di ragionevole probabilità, che l’espropriazione sia condotta sui beni dell’esecutato”. Non risulta quindi sufficiente la sola certificazione ventennale; per la Cassazione “è doverosa la richiesta, da parte del Giudice dell’esecuzione, della certificazione attestante che, in base alle risultanze dei registri immobiliari, il bene pignorato appaia di proprietà del debitore esecutato sulla base di una serie continua di trascrizioni d’idonei atti di acquisto riferibili al periodo che va dalla data di trascrizione del pignoramento fino al primo atto di acquisto precedente al ventennio”. Ed ancora”seppur l’arco temporale individuato dalla prescrizione normativa, per la produzione dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile sia utile all’acquisizione per usucazione del bene in capo al debitore esecutato, tuttavia è, altresì, evidente come l’eventuale continuità per venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento non sia in grado di garantire al debitore esecutato l’avvenuto acquisto a titolo originario, per il quale occorrono una serie di presupposti il cui accertamento esorbita dai poteri del giudice”. Alla mancata produzione del titolo, imputabile al soggetto richiesto, consegue, quindi, la dichiarazione di chiusura anticipata del processo esecutivo.