Il secondo comma dell’art. 4 del D.L. 135/2018 (“modifiche al codice di procedura civile in materia di esecuzione forzata) interveniva sull’art. 560 del Codice di procedura civile aggiungendo al terzo comma alcuni punti. Ma la legge di conversione 11 febbraio 2019 n. 12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 febbraio 2019, ha invece disposto la sostituzione integrale dell’art. 560 c.p.c., con un nuovo testo.
In sostanza, eliminando ciò che era stato introdotto con il decreto legge, si è anche proceduto a riscrivere l’intero articolo, essenzialmente per quanto riguarda la possibilità per il giudice dell’esecuzione di emettere l’ordinanza di liberazione dell’immobile pignorato.
Da oggi quindi, se l’immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, l’ordine di liberazione può essere senz’altro emesso. Se invece l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, come regola generale il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell’immobile sino al decreto di trasferimento.
Si può però arrivare ad anticipare l’ordine di liberazione per lui e il suo nucleo familiare qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico.
Di conseguenza, non si evita certo la vendita forzata dell’immobile pignorato nemmeno se l’immobile è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare, ma si tratta solamente di ritardarne il rilascio.
Con la riscrittura dell’art. 560 in questione, infine, risulta del tutto eliminata la disciplina già dettata relativamente al provvedimento di liberazione, la sua impugnazione, attuazione, nonchè quella relativa alla sorte dei beni mobili o dei documenti che si trovassero nell’immobile pignorato