I ricercatori rientrano nei rapporti di lavoro flessibile (TAR Lazio – Roma sentenza n. 10158/2018.)
I Giudici amministratiti hanno statuito che l’articolo 20 del Dlgs 75/2017, attuativo della Riforma Madia, apre la procedura “per il superamento del precariato” anche agli “assegnisti” purchè i contratti di lavoro flessibile riguardino attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale.
Secondo il Tar Lazio le disposizioni «appaiano consonanti con il principio sostanzialistico di assimilazione delle prestazioni svolte sulla base di un formale contratto di lavoro con quelle svolte invece sulla base di un contratto di assegno di ricerca».