L’Agenzia delle Entrate, con parere R.M. 35/E/2018, pronunciandosi in ordine alla di una società tra avvocati di cui all’art. 4-bis, L. 247/2012, ha qualificato tali compensi come reddito d’impresa.
La conclusione è tratta dalla circostanza che, sul piano civilistico, tali StA non costituiscono un genere autonomo con causa propria ma sono costituite secondo i modelli regolati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice civile e, pertanto, appartengono alle società tipiche regolate dal Codice civile e, come tali, sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto.
La veste giuridica societaria è assorbente perché «sembra difficile valorizzare l’elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell’elemento soggettivo dello schermo societario»; anche sul piano fiscale, pertanto, alle StA «costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli art. 6 ultimo comma e art. 81 DPR 917/1986 per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alla lett. a) e b) del co. 1, dell’art. 73, co. 1 lett. a) e b), DPR 917/1986 da qualsiasi fonte provenga è comunque considerato reddito di impresa».