Hai mai sentito parlare della carta del docente? Nel dettaglio si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), attraverso la quale è possibile ottenere un bonus destinato agli insegnanti della scuola pubblica e paritaria che possono utilizzare per finanziare attività di formazione, acquistare libri, strumenti didattici, e servizi culturali e digitali.
Ogni anno, gli insegnanti ricevono un importo di denaro caricato su una carta prepagata personale, che possono utilizzare per scopi educativi e di aggiornamento professionale. Questa iniziativa mira a incentivare la formazione continua degli insegnanti e a supportare l’innovazione e l’aggiornamento delle metodologie didattiche.
A chi spetta la carta del docente?
Fino ad oggi la carta del docente era un “privilegio” assegnato solo ed esclusivamente agli insegnanti di ruolo. La cosa ha fatto non poco scalpore, soprattutto perché in Italia il numero di docenti precari, in attesa dell’assegnazione di una cattedra, è in continuo aumento.
Nell’ultimo periodo però, i Tribunali italiani stanno consolidando un orientamento differente, ponendo nero su bianco che la carta del docente spetta anche ai docenti precari.
È il caso del Tribunale di Roma, sezione III lavoro, i quali Giudici hanno assegnato a due docenti che hanno fatto ricorso con Anief, rispettivamente 1.500€ e 2.500€, rispettivamente per tre e cinque annualità di supplenze svolte.
Gli stessi Giudici hanno poi stabilito che per accedere all’emolumento, occorrono 150 giorni minimi di attività.
Cosa dice la sentenza?
Quella che in realtà si rivela essere una doppia sentenza, sostiene alcuni validi principi:
“a) la Carta è una “condizione di impiego” ai sensi della direttiva;
b) che di conseguenza opera il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, che la Corte declina (punto 39) in un senso (quello secondo il quale situazioni comparabili non debbono essere trattate in modo diverso, e situazioni diverse non vanno trattate in modo uguale) che è coerente col principio di uguaglianza/ragionevolezza col quale la nostra Corte Costituzionale suole governare l’art. 3, co.1. Cost,;
c) che il giudizio di “comparabilità” del lavoratore a termine col lavoratore a tempo indeterminato va svolto considerando la natura del lavoro, le condizioni di impiego e le competenze professionali (o condizioni di formazione) richieste; e spetta al giudice interno;
d) che se la “comparabilità” sussiste, va garantito il pari trattamento, salvo non risultino ragioni oggettive, che debbono consistere a reale necessità, idonea e necessaria a conseguire lo scopo….quali (segnatamente) natura funzioni, particolari caratteristiche dei medesimi perseguimento di una legittima finalità di politica sociale; in elementi precisi e concreti…criteri oggettivi e trasparenti; e non possono mai consistere nella temporaneità del rapporto di lavoro come tale”.
Sei un docente precario che vuole ricevere la carta del docente?
Come è noto, la giurisprudenza in questo senso, si sta consolidando ogni giorno di più. Aprendo così un corridoio per tutti i docenti precari o per coloro che svolgono attività da part-time.
Se anche tu fai parte di questa categoria, scrivici attraverso questo link. Assieme potremo incardinare un ricorso per ottenere il tuo diritto alla carta del docente, arretrati compresi.
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