Ebbene si, appartiene al Giudice ordinario la giurisdizione della controversia avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo correlato alla fase di esecuzione del rapporto avente ad oggetto la raccolta rifiuti.
In poche parole in materia raccolta e gestione rifiuti, il Giudice oridnario non ha competenze nell’ambito della gestione e riqualificazione dei rifiuti stessi ma bensì sui pagamenti diretti a tali servizi.
A stabilirlo è stato il TAR di Catania, che mette fine ad una lunga e turgida discussione sulla natura giuridica della questione in oggetto.
Mentre nel 2004, la Corte Costituzionale con sentenza n. 204 ha chiarito che la pubblica amministrazione agisca come autorità, e non come “qualsiasi litigante privato” e che oggetto di causa sia sempre la contestazione dell’esercizio del potere in concreto.
In questo caso però, ci si muove nell’ambito di una controversia inerente all’esecuzione del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani, che involge la cognizione di aspetti puramente patrimoniali, rappresentati dal pagamento del corrispettivo maturato (Cass., Sez. Un., 19.07.2021 n. 2053).
Tale controversia attiene alla fase “contrattuale” dell’esecuzione del rapporto, e alla stipula del contratto.
La Corte di Cassazione stabilito però che la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice dei diritti, diviene operativa nella successiva fase contrattuale. In conclusione, la giurisdizione viene quindi attribuita con la stipula del contratto (cfr. Cass., Sez. Un., 25 maggio 2018, n. 13191).
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