Accade in Friuli Venezia Giulia, dove un’infermiera viene sospesa dalla sua attività lavorativa perché la stessa non si è sottoposta al vaccino covid-19.
La pandemia dovuta alla diffusione del coronavirus ha senza ombra di dubbio cambiato la vita di tutti noi, ma per alcuni soggetti è ancora più difficile.
Parliamo di quei soggetti che nonostante l’evidente situazione di rischio, restano fermi nella propria posizione e rifiutano la somministrazione del vaccino anti covid-19.
Ogni essere umano ha diritto ad esercitare la propria libertà di scelta, e questa riguarda anche la libertà vaccinale. Tuttavia, per alcune categorie professionali la somministrazione della vaccinazione anti covid-19 è un imperativo.
Il caso che ha ricorso dinnanzi al TAR
È la prima volta che in Italia il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) si pronuncia in casi di questo genere.
Dopo aver subito un provvedimento di sospensione, in vigore fino a dicembre 2021, a causa della mancata somministrazione della vaccinazione, un’infermiera ha deciso di fare ricorso contro l’Ordine Professionale di appartenenza.
Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha giudicato inammissibile il ricorso dell’infermiera:
È inammissibile per carenza di interesse il ricorso proposto avverso provvedimento con il quale l’Ordine delle professioni infermieristiche ha disposto la sospensione dall’esercizio della professione di una infermiera che non ha effettuato il vaccino Covid-19, ai sensi dell’art. 4, comma 6, d.l. n. 44 del 2021, fino alla data del 31 dicembre 2021 oppure fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale, stante la natura non provvedimentale dell’atto.
Tuttavia, il TAR precisa ulteriori motivazioni, precisando che la sospensione in oggetto non ha finalità sanzionatoria ma solo precauzionale.
È importante sottolineare proprio questo concetto per far comprendere a tutti che determinate professioni che sono a stretto contatto con le altre persone, rappresentano le categorie più a rischio.
Il vaccino non è un’obbligo personale ma collettivo, in quanto un infermiere che non si sottopone a vaccinazione non mette a rischio solo la sua persona, ma anche quella degli altri.
Proprio come precisa il TAR:
..il diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2
Il caso in Sardegna
Intanto, in Sardegna sta per prendere forma un’altra situazione similare che riguarda però ben 173 sanitari sospesi dalle loro attività.
Anche in questo caso i 173 sanitari, che comprendevano infermieri, personale OSS e medici, sono stati sospesi a causa del loro rifiuto al vaccino.
In questo caso, il loro rifiuto alla vaccinazione rappresenta anche il loro rifiuto alla professione.
Questo perché come già chiarito in precedenza, essere esposti in prima persona al rischio espone di conseguenza anche i pazienti.
Per questi motivi i Giudici del TAR in Sardegna hanno ritenuto
insussistenti i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati.
La questione in Italia si sta diffondendo a macchia d’olio, al punto che già
i giudici del lavoro dei vari tribunali d’Italia hanno rigettato delle istanze analoghe.
Per maggiori chiarimenti ti invitiamo a leggere la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia.
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