L’assegno divorzile deve essere interrotto nei casi in cui l’ex coniuge conviva con un nuovo partner? A chiarire la questione, direttamente le Sezioni Unite.
In sede di divorzio il Giudice stabilisce, secondo l’art. 5 della Legge 898/1970, se uno dei due coniugi necessita di un assegno divorzile a causa di eventuale posizione economica precaria.
Tuttavia, in alcuni casi sorgono dei dubbi proprio perché la materia è abbastanza controversa, per questo la Cassazione ha chiesto l’intervento delle Sezioni Unite.
Nel dettaglio, occorre stabilire se l’instaurazione da parte dell’ex coniuge, di una nuova famiglia, faccia venire meno in maniera automatica il diritto all’assegno divorzile.
Il caso della Corte d’Appello di Venezia
La questione è stata sollevata dapprima dalla Corte d’Appello di Venezia, con il rigetto della domanda di riconoscimento dell’assegno divorzile promossa da un’ex moglie.
La stessa aveva già costituito una convivenza stabile con un nuovo partner, da cui aveva messo al mondo anche una figlia. Per questo motivo non è stata ritenuta idonea alla ricezione della prestazione in oggetto.
Bisogna precisare però, che nella fattispecie, l’ex moglie nel periodo in cui era sposata con l’ex coniuge, aveva rinunciato alla possibilità di lavorare, per accudire casa e i figli.
Questo anche dopo il divorzio, vista l’avanzata età raggiunta e l’impossibilità quasi di trovare un ulteriore impiego. Mentre il marito, invece, aveva ottenuto un discreto successo sul profilo professionale. Grazie ad un’impresa con fatturato estero di circa qualche milione di euro.
La Corte d’appello di Venezia ha comunque negato il diritto all’assegno all’ex moglie, a causa del reddito del suo attuale compagno, che corrisponde a circa 1000€ mensili.
Inoltre, lo stesso nuovo convivente della donna, subisce un decurtamento sul proprio stipendio a causa di un mutuo. Bisogna poi sottolineare che lo stesso possiede anche dei figli a carico, ancora studenti.
Queste precisazioni, potrebbero essere elementi in favore dell’ex moglie, visto che il solo stipendio dell’attuale compagno, non riesce a ricoprire il fabbisogno di un’intera famiglia.
Perché chiamare in causa le Sezioni Unite?
La sentenza della Corte d’appello di Venezia, ha stabilito quindi che oltre al passaggio a nuove nozze, anche la convivenza di fatto con un nuovo partner può giustificare l’estinzione del diritto all’assegno mensile.
Ma vi sono tanti elementi da sottoporre all’attenzione dei Giudici, tra cui il reddito del nuovo convivente e altri fattori importanti come eventuali inabilità dell’ex coniuge etc… Per questi motivi sono state chiamate in causa le Sezioni Unite. Per stabilire se:
instaurata la convivenza di fatto, definita all’esito di un accertamento pieno su stabilità e durata della nuova formazione sociale, il diritto dell’ex coniuge, sperequato nella posizione economica, all’assegno divorzile si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, nella parte in cui prescinde di vagliare le finalità proprie dell’assegno, o se siano invece praticabili altre scelte interpretative che, guidate dalla obiettiva valorizzazione del contributo dato all’avente diritto al patrimonio della famiglia e dell’altro coniuge, sostengano dell’assegno divorzile, negli effetti compensativi suoi propri, la perdurante affermazione, anche, se del caso, per una modulazione da individuarsi nel contesto sociale di riferimento.
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