di Anna Mappa, Emanuele Rumi Rios e Cesare Giuliano
I. INTRODUZIONE
La strategia di contrasto alla dilagante emergenza epidemiologica ha obbligato le Autorità competenti al lockdown di tutte le attività commerciali e produttive non ritenute essenziali ed anche del sistema giudiziario.
La principale sofferenza per le imprese è la carenza di liquidità destinata ad alimentare il ciclo produttivo. Lo scenario è, poi, aggravato dalla circostanza per cui il circolante con scadenza nei prossimi mesi verosimilmente non verrà liquidato secondo le scadenze, sia perché la normativa ne ha imposto in taluni casi il rinvio delle scadenze sia perché tutti gli operatori trattengono cassa per fronteggiare l’incertezza. Il rischio di moral hazard è incombente ed anche le imprese liquide hanno annunciato ritardi non fisiologici negli adempimenti ordinari. Si è aperto un periodo indeterminato di “stretta di liquidità”
I provvedimenti emergenziali mirano ad arginare la crisi di liquidità, ma risultano frammentari e macchinosi, a cagione della duplice intermediazione del sistema pubblico – sul versante delle garanzie offerte dalla SACE ed dal fondo PMI – e dal sistema bancario per via delle istruttorie sui rifinanziamenti.
Obiettivo del presente contributo è quindi quello di rendere chiari alcuni aspetti specifici delle norme entrate in vigore con i recenti decreti emergenziali.
§
II. LA SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI: prospettive imminenti
Il primo intervento emergenziale in ambito concorsuale è quello del D.L. 2 marzo 2020 n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”; segnatamente, all’art.10 è prevista la sospensione di tutti i termini processuali e delle udienze dei procedimenti civili pendenti innanzi gli uffici giudiziari dei circondari dei tribunali a cui appartengono i comuni più colpiti dall’emergenza sanitaria, dal giorno di entrata in vigore di predetto decreto e fino al 31 marzo 2020 . Conseguentemente, l’art. 11 dello stesso decreto ha previsto la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione di cui agli artt. 14 comma 2 e 15 del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (in avanti, per brevità, anche “CCII”), al 15 febbraio 2021 .
In data 17 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto legge, il c.d. “decreto Cura Italia” , il quale, seppur non toccando nel dettaglio questioni di diritto concorsuale, ha ampliato il contenuto delle disposizioni già emesse, estendendo i termini di sospensione di tutti i procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di tutto il territorio nazionale al 15 aprile 2020, con rinvio delle relative udienze, in precedenza fissate .
La gran parte degli uffici giudiziari italiani ha adottato disposizioni operative interne, al fine di regolamentare tutte le loro attività di competenza. (inter alia, la circolare prot. n. 346/2020 del 9 Marzo 2020 e la successiva circolare prot. n. 390/2020 – Tribunale di Roma – Sez. fallimentare, ).
In data 6 aprile 2020, il Consiglio dei Ministri ha adottato un nuovo decreto legge, c.d. “decreto liquidità” (rinominato dalla maggior parte degli operatori economici “Decreto Omnibus”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020, recante ulteriori misure urgenti in tema di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché, interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini processuali ed amministrativi.
Orbene, per quel che concerne la proroga dei termini processuali, l’art. 36 del predetto decreto, ha previsto un ulteriore rinvio delle udienze e la sospensione di tutti i processi fino al prossimo 11 maggio 2020 .
Relativamente, invece, ai ricorsi per la dichiarazione di fallimento, l’art. 10, del testo in questione, ha “congelato” i procedimenti prefallimentari con un rinvio di tutte le istanze di fallimento presentate a nel periodo compreso tra il 9 marzo ed il 30 giungo 2020 .
Quanto ai concordati e agli accordi di ristrutturazione già omologati, l’art. 9 del decreto in questione ha disposto il rinvio di sei mesi per i pagamenti in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno. Per quelli con un termine di scadenza per la presentazione del piano che ricade in tale periodo è previsto un rinvio di 90 giorni.
Ulteriormente, è stato riconosciuto al debitore uno snellimento della procedura per la modifica unilaterale dei termini di adempimento inizialmente prospettati nella proposta e nell’accordo. Pertanto, dove, i.e., è stato presentato un concordato in bianco, il rinvio sarà di 90 giorni dal termine di presentazione del piano. Cristallizzando, così, per un maggior periodo di tempo il blocco delle azioni esecutive individuali.
§
III. POSTICIPAZIONE ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE DELLA CRISI: proroga entrata in vigore della disciplina in materia di allerta.
Ancora, il summenzionato “decreto liquidità” ha differito l’entrata in vigore del nuovo CCII. In tal senso, l’art. 5, ne ha previsto il differimento al 1 settembre 2021 , sostituendo integralmente il primo comma dell’art. 389 del CCII.
Pertanto, alla luce della citata modifica, troveranno applicazione, a partire dal 1° settembre 2021, tutte le nuove disposizioni di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, riguardanti i soggetti che partecipano alla regolazione della crisi ed insolvenza, le c.d. misure di allerta , i nuovi strumenti di regolazione della crisi, le nuove regole sulla liquidazione giudiziale, quelle relative all’insolvenza dei gruppi d’imprese e sulla liquidazione coatta amministrativa, le nuove disposizioni penali e in tema di lavoro.
Restano, invece, operative tutte le norme di cui al comma 2 dell’art. 389 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, già entrate in vigore il trentesimo giorno successivo rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 14/2019, come ad esempio quelle in tema di Albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo delle procedure (artt. 356 e 357) e, soprattutto, le disposizioni di riforma del codice civile relative agli assetti organizzativi dell’impresa (art. 375), agli assetti organizzativi delle società (art. 377), alla governance delle S.r.l., alla responsabilità degli amministratori (art. 378), alla nomina degli organi di controllo (art. 379), nonché le modifiche alla disciplina dell’amministrazione straordinaria (art. 350).
Tornando alle misure di allerta, (rivolte espressamente alle microimprese, ovvero a quelle società che non superano i limiti di cui all’art. 2477 co. 2, lett. c), n. 1, 2 e 3, c.c. ), il decreto, si pone come obiettivo quello di far slittare gli obblighi di segnalazione agli organi di controllo ed ai revisori legali inizialmente previsti a partire da agosto 2020.
A tal proposito, rammentiamo che le tipologie di segnalazioni previste, sono le seguenti:
i. allerta interna: in virtù dalla quale, gli organi di controllo societari, il revisore contabile e la società di revisione, ciascuno nell’ambito delle proprie funzioni, hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente se l’assetto dell’impresa è adeguato e se sussiste l’equilibrio economico finanziario tale da escludere una situazione di crisi;
ii. allerta esterna: in virtù della quale, in caso di mancata segnalazione nei termini, di inadeguata segnalazione e/o in caso di mancata adozione di misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i soggetti di cui al primo comma sono tenuti a segnalare la situazione societaria all’Organismo di composizione della crisi (OCRI).
In un contesto caratterizzato da dette misure, l’opportunità di disporre il rinvio integrale dell’entrata in vigore del CCII, evidenziata nella relazione illustrativa al c.d. “decreto liquidità” appare riconducibile ad una serie di considerazioni, quali:
i. il ricorso alle misure di allerta, volto a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese, risulta efficace in un contesto economico stabile e caratterizzato dalle ordinarie oscillazioni societarie. Pertanto, in una situazione in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una crisi imprevedibile come quella attuale, gli indicatori non potrebbero svolgere alcun concreto ruolo selettivo, venendo di fatto meno l’obiettivo primario della norma;
ii. la filosofia del nuovo CCII è quella di operare nell’ottica di un costante salvataggio delle imprese e della loro continuità, adottando lo strumento liquidatorio solo come extrema ratio, a cui ricorrere in occasioni eccezionali ed in assenza di concrete alternative.
Alla luce di ciò, quindi, si è preferito lasciare in vigore la normativa concorsuale recata dalla legge fallimentare e già nota agli operatori del settore, al fine di evitare incertezze operative in aggiunta a quelle determinate dall’emergenza sanitaria.
§
IV. CONCLUSIONI
La raccomandazione dalla Conference of European Restructuring and Insolvency Law (CERIL) ha recentemente espresso significative preoccupazioni relative all’inadeguatezza della normativa europea e di quella dei singoli stati nazionali a fronteggiare la presente situazione di eccezionale crisi.
Il Comitato esecutivo della CERIL ha suggerito, pertanto, l’immediata adozione di provvedimenti volti, in primo luogo, a sospendere obblighi e termini di presentazione delle domande di accesso ad una procedura concorsuale e, successivamente, a far fronte alla crisi di liquidità non solo con interventi diretti, ma anche con una moratoria generalizzata delle azioni esecutive contro le imprese insolventi .
Tali auspicati interventi, solo parzialmente recepiti dal legislatore emergenziale, avrebbero il vantaggio di evitare un massivo ricorso ai tribunali, lasciando ai creditori ed ai terzi contraenti il controllo della sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire della protezione, prevedendo, solo in seconda ed eventuale istanza, il controllo del tribunale.
Occorre, quindi, ancora intervenire con decisioni maggiormente coerenti, armonizzando anche il quadro interno alle decisioni assunte dai paesi di altri stati membri .