Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, sentenza 29 aprile 2019, n. 17676.
Integra il reato di cui all’articolo 609-bis del codice penale nella forma cosiddetta “per costrizione” qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idonea a incidere sull’altrui libertà di autodeterminazione, ivi compresa l’intimidazione psicologica che sia grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, a nulla rilevando l’esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, atteso che non esiste all’interno di un tale rapporto un “diritto all’amplesso”, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale senza il consenso del partner. E anzi, in questa prospettiva, non avrebbe valore scriminante neppure il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li subisca, quando è provato che l’autore, per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei confronti della vittima, abbia la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.