Anche il gestore TIM, alla luce del servizio universale reso, è obbligato a consentire l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della Legge n. 241/1990.
A dirlo è il Tar Catanzaro, sentenza n. 532 del 14.03.2019.
“È noto in proposito che al fine della selezione dei soggetti tenuti all’accesso le norme rilevanti siano l’art. 22 lett. E) che definisce pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario e l’art. 23 secondo cui “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori dipubblici servizi”.
Come noto, tuttavia, tale delimitazione soggettiva non è autosufficiente correlandosi per più ipotesi a delimitazioni di tipo oggettivo e così per i soggetti pubblici si è posta la questione dell’accessibilità ai documenti concernenti l’attività di diritto privato (v. Ad. Plen. N. 5/1999 ed attuale formulazione dell’art. 22 co. 1 lett. d) ultima parte), mentre per i soggetti privati, grazie alla specificazione chiarificatrice della novella del 2005, l’obbligo dell’accesso sussiste limitatamente alla attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario ed ancora per i gestori di pubblico servizio molte sono le controversie sull’accessibilità ad atti concernenti aspetti organizzativi ed imprenditoriali (v. tra le tante Cons. St. Ad. Plen. N. 5/1999, n. 1303/2002 e di recente Ad. Plen. 13/2016, sez. V , 23/12/2016 , n. 5441 sez. III, 10/03/2015, n.1226 sez. V , 31/10/2012 , n. 5572 sez. VI , 09/08/2011 , n. 4741).
Venendo al caso di specie, deve partirsi dal rilievo che la telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata – fortemente anche per le problematiche correlate alla rete – nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili.
Ciò chiarito, ad avviso del Collegio solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interessedisciplinata dal diritto nazionale o comunitario gestita dalla Tim di cui all’art. 22 lett. e)/gestione di pubblico servizio di cui all’art. 23 l. proc., per le quali vi è obbligo della società resistente a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990.”