Deve essere respinta l’istanza di accesso al fascicolo processuale di un soggetto che non ha manifestato l’intenzione di costituirsi in giudizio. Questo il principio espresso dal Tar Catanzaro con la sentenza 18 febbraio 2019 n. 296. Secondo i giudici amministrativi l’accesso agli atti e ai documenti processuali sfugge alla disciplina dettata dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, non avendo essi natura di documento amministrativo.