Retrocessione parziale di beni espropriati

Espropriazione per pubblica utilità – Retrocessione – Parziale – Presupposti – Individuazione

 

La retrocessione parziale dei beni espropriati è subordinata ad una determinazione amministrativa di inservibilità dei fondi espropriati all’opera pubblica e, solo dopo che sia stata emanata la formale dichiarazione di inservibilità, gli espropriati sono titolari, come per la retrocessione totale, di un diritto soggettivo, lo jus ad rem, che consente loro di agire per chiedere la restituzione dei beni espropriati e non utilizzati (1).

 

Cons. St., sez. IV, 2 gennaio 2019, n. 22 – Pres. Maruotti, Est. Caponigro