Per la Pubblica Amministrazione questa regola non sempre vale.
La legge sul procedimento amministrativo [1] ha stabilito che, in determinati casi, il silenzio dell’Amministrazione equivale a consenso.
Infatti, all’istituto del “silenzio-assenso” è stato dedicato un intero articolo [2] con le relative eccezioni.
Posta, dunque, l’esistenza sia del “silenzio-assenso” che del “silenzio-rigetto” [3], al contempo, è presente, nel procedimento amministrativo, anche l’ipotesi in cui il silenzio dell’Amministrazione sia semplicemente frutto dell’inadempimento dell’organo pubblico.
Il c.d. “silenzio-inadempimento” [4] è frutto di una patologia del procedimento in quanto l’Amministrazione è rimasta inaspettatamente inerte alla richiesta del privato e, pertanto, tale silenzio è molto spesso oggetto di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di competenza.
Infatti, da ultimo, il Tar Campania-Napoli [5] ha stabilito che l’Amministrazione ha un generico obbligo di provvedere [6] e che, dunque, il silenzio-rifiuto dell’organo pubblico sarà illegittimo.
In pratica: se il privato ha presentato un’istanza all’organo pubblico competente e quest’ultimo, nel termine di legge, non ha adempiuto con un apposito provvedimento scritto e, tale inerzia, non ricade tra le ipotesi di silenzio-accoglimento allora, il comportamento inadempiente della Pubblica Amministrazione, sarà illegittimo e, pertanto, ricorribile dinanzi al Tar [7].
Avv. Martina Grimaldi
[1] L. n. 241 del 7.08.1990.
[2] Art. 20 L. n. 241/90.
[3] Sono dei casi eccezionali in cui il silenzio dell’Amministrazione equivale ad un provvedimento di rigetto: esempio art. 6 D.P.R. n. 1199/71.
[4] Art. 20, comma 4, L. n. 241/90.
[5] Tar Campania-Napoli, sent. n. 330 del 16.01.2013.
[6] Ai sensi del principio di cui all’art. 2 L. n. 241/90.
[7] Ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 104 del 2.07.2010.