Cosa può e cosa non può fare un praticante abilitato?
Il praticante abilitato, a differenza del praticante “semplice”, può esercitare il patrocinio svolgendo tutte le attività giudiziali proprie degli avvocati, con dei limiti di materia e di valore [1].
Il praticante abilitato può patrocinare dinanzi al Giudice di pace ed al Tribunale di primo grado purchè questo sia in composizione monocratica; pertanto, il praticante abilitato non è legittimato a presienzare, ad esempio, dinanzi alla Commissione tributaria.
Tale potere soggiace, altresì, ad un limite di materia; infatti, il praticante abilitato potrà svolgere attività giudiziale sia in ambito civilistico che penalistico.
Il praticante abilitato deve, altresì, rispettare un limite di valore:
– in materia civile non può presenziare per cause, anche inerenti a beni immobili, che abbiano un valore superiore ad € 25.822,84 [2];
– in materia penale può esercitare in tutti i casi di citazione diretta a giudizio [3] ed in tutti i giudizi di competenza del Giudice di pace.
Il praticante abilitato è dunque “temporaneamente” [4] legittimato ad esercitare, nel rispetto di alcuni limiti, l’attività giudiziale tipica dell’avvocato.
Tutto ciò premesso, a voi la scelta.
Avv. Martina Grimaldi
[1] Art.7 l. n. 479/99
[2] Può presenziare in caso di: azioni possessorie, salvo il limite previsto dall’art. 704 c.p.c.; denunce di nuova opera o di danno temuto, savo il limite di cui all’art. 688 c.p.c.; locazioni e comodati d immobili urbani, non di spettanza della sezione speciale agraria.
[3] Art. 550 c.p.p.
[4] Per un massimo di sei anni.