Nel caso di distacco che prevede un mutamento di mansioni è necessario, ai sensi dell’art. 30, d.lgs. n. 276/2003, il consenso del prestatore di lavoro quale elemento costitutivo della fattispecie e requisito di legittimità del provvedimento del datore di lavoro. Il rifiuto da parte del lavoratore di eseguire un provvedimento illegittimo di distacco non costituisce insubordinazione grave. Perciò, ove tale condotta gli sia addebitata e posta a fondamento del licenziamento per giusta causa, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione per insussistenza del fatto addebitatogli.